Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 82 Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l'autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due testimoni, l'ufficiale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal primo comma dell'art. 98 anche l'impiegato del ministero delle finanze (ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) che vi intervenne. Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu inserito. A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell'articolo 66. Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente l'aggiudicatario, si trasmette il processo verbale di aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta, per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta aggiudicazione. Nelle aste tenute nelle forme di cui agli artt. 75 e 76 il deliberatario, se presente, sottoscrive il verbale di aggiudicazione, ed in sua assenza gliene vie- ne fatta notificazione come sopra è detto.

Art. 83 I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, ricevuti dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta. Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti. Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima tesoreria all'effetto medesimo. Per i depositi relativi ad aste per conto dell'amministrazione demaniale, sono osservate le speciali disposizioni in vigore.

Art. 84 Quando l'amministrazione, a norma del n. 9 dell'art. 65, abbia dichiarato che l'aggiudicazione è soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffici ai quali dev'essere presentata l'offerta. Passato tale periodo non può essere accettata verun'altra offerta. Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è di almeno giorni dieci dall'ultima pubblicazione e s'intende scaduto all'ora stabilita. L'autorità competente per l'approvazione del contratto può ridurre questo termine fino a cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello di approvazione del contratto. L'offerta di aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere presentata in piego chiuso o aperto, accompagnata dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito prescritto nell'avviso d'asta. L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta e trasmettere le offerte ricevute, insieme ai documenti, a chi presiede l'asta.

Art. 85 Prestandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte segrete; come verrà determinato e pubblicato nell'avviso. Quando il prezzo più favorevole risulti da due o più offerte uguali, quella valida agli effetti della nuova asta è designata mediante sorteggio, salvo che fra dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.

Art. 86 Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta. Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.

Art. 87 Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane definitiva a favore di colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.

Art. 88 Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto. Sezione II Procedimento per le licitazioni, per l'appalto-concorso e per le trattative private

Art. 89 Si procede alla licitazione privata:

a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte;

b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad ese guire l'appalto o con la indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall'amministrazione. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante, al migliore offerente. Nel secondo caso l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invite a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il lavoro al migliore offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione. Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie. Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli artt. 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83. Se la licitazione privata è fatta col metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lettera b), ci deve essere dichiarato nell'invito. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.

Art. 90 Nel caso di cui al n. 6 dell'art. 38 del presente regolamento sono invitati alla licitazione coloro i quali, dopo avvisi pubblicati due volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento delle condizioni previste nel citato n. 6.

Art. 91 Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge, presentano il progetto dei lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito. L' amministrazione procede insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda necessario, il parere di una commissione all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con l'offerente prescelto.

Art. 92 La trattativa privata ha luogo quando dopo aver interpellato, se ci sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse. Capo IV Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Sezione I Stipulazione dei contratti.

Art. 93 I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione. La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni. In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al contratto.

Art. 94 I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai ministri, dai sottosegretari di Stato o dai direttori generali o altri funzionari equiparati. Negli uffici di prefettura sono stipulati dai prefetti o dai viceprefetti e in quelli di sottoprefettura dai sottoprefetti. Nelle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o dai viceintendenti e nelle altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai direttori o dai funzionari che normalmente ne fanno le veci. In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi.

Art. 95 I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, di grado non inferiore al nono. Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene nominato con decreto del ministro e in quelle provinciali o compartimentali con decreto del capo di esse, il quale ne invia copia autentica al ministero da cui dipende. L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 96 I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.

Art. 97 Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verba- le di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a privata licitazione, il contratto è stipulato, in nome dell'amministrazione, dallo stesso funzionario che presiedette all'asta o alla licitazione.

Art. 98 (Abrogato)

Art. 99 I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza do titolo autentico per ogni effetto di legge; e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici. Ad essi sono allegati i necessari documenti. Degli atti amministrativi approvati coi decreti reali o ministeriali e contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli generali d'oneri basta fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli.

Art. 100 L'ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio. I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.

Art. 101 I contratti a trattativa privata formati a termini dell'art. 17 della legge sono stipulati nell'interesse dell'amministrazione dai funzionari indicati negli articoli 93 e 94 del presente regolamento. Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.

Art. 102 Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, se- condo le ordinarie forme del relativo procedimento. Sezione II Approvazione dei contratti.

Art. 103 I contratti sono approvati con decreto. Il ministro può delegare l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali non sia necessario l'avviso del Consiglio di Stato. Non può per essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario dal quale fu stipulato, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 19 della legge e nell'art. 105 del presente regolamento.

Art. 104 Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 12 n. 5 del testo unico di legge sul consiglio medesimo modificato con l'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2840, e che debbano essere approvati per legge, sono presentati al Parlamento, ai termini dell'art. 29 del- la legge, di concerto col ministro delle finanze (ora art. 16 n. 5 del testo unico 26 giugno 1924 n. 1054) delle leggi sul Consiglio di Stato, riportato alla voce Consiglio di Stato. Quelli, di tali convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione per legge, non possono essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le corrispondenti disponibilità sui fondi inscritti in bilancio, se non siano previa- mente autorizzati gli stanziamenti necessari.

 

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